IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7210 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 che viene istituito con la presente legge con la seguente denominazione: "Borse di studio per le scuole di specializzazione della facolta' di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II", previamente dotato della somma di lire cinque miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dello stanziamento di cui al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, gia' previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15 che si riduce di pari importo. 2. L'Universita', nel rispetto della propria autonomia, assegna le borse di studio alle diverse specializzazioni in relazione alle necessita' che il mercato di lavoro medesimo richiede e sulla base delle esigenze sanitarie della regione. 3. L'Universita' e' tenuta a presentare, a consuntivo, apposito rendiconto sull'utilizzo dei predetti fondi. 4. La Giunta regionale eroga alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II di Napoli il succitato finanziamento entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania. Napoli, 26 marzo 1993 CLEMENTE DI SAN LUCA