IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto
dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15, si fa
fronte con lo stanziamento di cui al capitolo  7210  dello  stato  di
previsione  della  spesa  per  l'esercizio finanziario 1993 che viene
istituito con la presente legge con la seguente denominazione:
    "Borse di studio per le scuole di specializzazione della facolta'
di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II", previamente  dotato
della  somma  di  lire  cinque  miliardi  mediante utilizzo, ai sensi
dell'art. 30 della legge regionale  27  luglio  1978,  n.  20,  dello
stanziamento  di cui al capitolo 1030 dello stato di previsione della
spesa per l'anno 1992, gia' previsto  dall'articolo  17  della  legge
regionale 30 dicembre 1992, n. 15 che si riduce di pari importo.
   2. L'Universita', nel rispetto della propria autonomia, assegna le
borse  di  studio  alle  diverse  specializzazioni  in relazione alle
necessita' che il mercato di lavoro medesimo richiede  e  sulla  base
delle esigenze sanitarie della regione.
   3.  L'Universita'  e'  tenuta a presentare, a consuntivo, apposito
rendiconto sull'utilizzo dei predetti fondi.
   4. La Giunta regionale eroga alla Facolta' di medicina e chirurgia
dell'ateneo Federico II di Napoli il  succitato  finanziamento  entro
trenta  giorni  dalla data di approvazione del bilancio di previsione
dell'esercizio finanziario 1993.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale  della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.
    Napoli, 26 marzo 1993
 
                        CLEMENTE DI SAN LUCA